Dichiarazione IVA emendabile


Riconosciuta l’emendabilità in giudizio, anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998, della dichiarazione Iva corredata da errori materiali commessi dal contribuente (Corte di cassazione – sentenza 31 agosto 2022, n. 25554).

Il caso di specie si riferisce all’insussistenza di un credito IVA esposto, derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente rispetto a quello oggetto di ripresa e il credito non era stato posto in compensazione bensì era stata rettificata l’originaria dichiarazione attraverso la proposizione di una dichiarazione successiva. La contribuente assumeva di aver agito nel rispetto dell’art. 2 co. 8 D.P.R. n. 322/1998 e dei termini dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973.
A riguardo, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la facoltà per il contribuente di rettificare anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 la dichiarazione fiscale originariamente inficiata da errori materiali.
In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all’art. 43, DPR n. 600/1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A., mentre, se intesa, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha così statuito il diritto per il contribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa erariale avanzata dall’Amministrazione, anche correggendo eventuali errori commessi in sede dichiarativa, e tale correzione è stata ammessa a prescindere dall’osservanza dei termini prescritti dall’ordinamento ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa e anche nel caso in cui quest’ultimo atto non sia stato redatto anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
In tal senso depongono in primo luogo la natura giuridica della dichiarazione fiscale, ravvisabile in linea generale in una mera dichiarazione di scienza e non in una manifestazione di volontà, salvo casi particolari o parti specifiche di essa e quindi sempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, anche in sede contenziosa.
In secondo luogo, in materia di IVA e di imposte dirette sono applicabili i medesimi princìpi, compreso quello secondo il quale la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è in linea di principio emendabile.
Essa costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria atteso che la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma dichiarativo perché reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elemento di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.


Ne consegue che l’emendabilità della dichiarazione non può ritenersi sottoposta al limite temporale di cui all’art. 37, co. 5, 6, DPR n. 633/1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o l’eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito incameramento del credito da parte dell’erario.


Da ciò discende il riconoscimento dell’emendabilità in giudizio anche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, DPR n. 322/1998 della dichiarazione originariamente affetta da errori materiali commessi dal contribuente.


Startup siciliane: via libera alle istanze per il credito d’imposta


06 SETT 2022 L’incentivo messo a disposizione dalla Regione siciliana va a rafforzare il mix agevolativo di cui beneficiano le aziende ammesse a Resto al Sud e consente l’abbattimento di parte delle imposte e tasse regionali (INVITALIA – Comunicato 05 settembre 2022)

Per favorire la ripresa economica e sostenere le start-up siciliane, messe in difficoltà dalla pandemia da COVID-19, la Regione Sicilia ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad accrescere l’efficacia, sul territorio regionale, della misura agevolativa Resto al Sud.
La Regione rende dunque disponibile, a chi ha scelto di avviare le proprie attività imprenditoriali in Sicilia usufruendo dell’incentivo, uno strumento finanziario rafforzato con il quale sostenere il proprio sviluppo e contrastare l’emigrazione di giovani professionisti, in questo periodo di grave crisi economica.
Le istanze dovranno essere compilate nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022 alla pagina dedicata con accesso attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) – livello 2 e successivamente trasmesse via PEC al Dipartimento Finanze e Credito. I fondi disponibili per l’anno 2022 ammontano a 1,9 milioni di euro.

Buono fiere: domande dal 9 settembre


Dalle ore 10 del 9 settembre 2022 le imprese potranno presentare le domande per il “Buono Fiere”, l’incentivo che mette a disposizione 34 milioni di euro per sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Comunicato 02 settembre 2022).

La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10 mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché le spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda.
Il Buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario in relazione a una o più fiere.
Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli organizzati nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti che ha introdotto la misura) al 31 dicembre 2022.
Per facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.
Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.


Prorogati i termini di trasmissione dei dati POS


Le informazioni relative alle operazioni contabilizzate dal 1° settembre dovranno essere inviate entro il 15 ottobre, quelle sulle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, entro il 30 novembre. Il termine di trasmissione a regime è ampliato di un giorno (Agenzia delle entrate – provvedimento 02 settembre 2022, n. 340401).

Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.


In particolare, il provvedimento aveva stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, doveva essere effettuata entro il 5 settembre p.v. ed entro il 31 ottobre quelle riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, il provvedimento aveva stabilito che, a regime, il flusso informativo doveva essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.


Detto questo, a fronte delle diverse segnalazione circa la difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i predetti termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.


Al via le domande per l’accesso al credito di imposta edicole per l’anno 2022


Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Presidenza del consiglio dei ministri – Comunicato 01 settembre 2022).

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.
La misura agevolativa, istituita dall’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto “sostegni-bis”), che ha introdotto le seguenti modifiche:
– platea dei destinatari: per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
   * gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
   * le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
– spese ammesse all’agevolazione: come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro.
La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Fondo imprese creative: dal 06 settembre apre lo sportello


Al via dal 6 settembre l’apertura dello sportello per accedere alle agevolazioni del Fondo Imprese Creative (Invitalia – Comunicato 30 agosto 2022).

La misura finanzia le micro, piccole e medie imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo e introdurre innovazioni di servizio, prodotto o processo.


I servizi specialistici dovranno essere erogati da imprese creative e riguardare i seguenti ambiti strategici:


– azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand


– design e design industriale


– incremento del valore identitario del company profile


– innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.


La dotazione finanziaria è di 9,6 milioni di euro.


La presentazione prevede due fasi, una prima fase di compilazione e una fase successiva di invio.


La compilazione delle domande è possibile dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022 e fino alle ore 10.00 del 22 settembre 2022.


La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia.


Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari


Pubblicata nella G.U. 01 settembre 2022, n. 204, la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

In relazione alle misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione, la legge in oggetto n. 130/2022 dispone che presso la stessa Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.
In materia di processo tributario, inoltre, regola che:
– le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile;
– qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione;
– in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione;
– per le controversie soggette a reclamo la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione;
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023, la partecipazione alle udienze, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.
Infine, circa la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la legge n. 130/2022 dispone che:
– le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;
– le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.


Comunicazione relativa ai rimborsi intestati al contribuente deceduto


02 SETT 2022 Il Fisco ha approvato il modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità” e ha definito le relative modalità di trasmissione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 01 settembre 2022, n. 339178)

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. (art. 28, comma 6, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dall’art. 5, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122).
La norma introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari.
Con riferimento ai rimborsi per i quali è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’ufficio, per l’individuazione dei beneficiari si applica la procedura previgente.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto. Pertanto, il provvedimento in oggetto, approva il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto e definisce le specifiche modalità di trasmissione.
Infine, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all’eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione di cui al presente provvedimento; in proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità già definite dal Fisco (risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011).


Gli adempimenti per gli esercenti sui prodotti energetici


L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con circolare 31 agosto 2022 n. 32 ha chiarito gli adempimenti per gli esercenti a fronte della rideterminazione delle aliquote di accise sui carburanti dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022 disposta dal DL Aiuti-bis (Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Circolare 31 agosto 2022, n. 32).

Per gli esercenti depositi commerciali è previsto l’obbligo di trasmettere entro la data del 7 ottobre 2022, tramite PEC ovvero per via telematica, al competente Ufficio delle dogane i dati dei quantitativi fisici dei carburanti, le cui aliquote di accisa sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 20 settembre 2022.


A riguardo:


– la comunicazione delle giacenze non va effettuata qualora, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne venga disposta la proroga;


– l’utilizzo di modelli stabiliti e approvati con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante in giacenza, ove obbligatoria.

Firmato il decreto carburanti: sconto di 30 centesimi esteso fino al 5 ottobre


01 SETT 2022 In arrivo il nuovo decreto carburanti che estende fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti (MEF – Comunicato 31 agosto 2022, n. 153)

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro della Transizione Ecologica hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.