Cassetto previdenziale del contribuente integrato per i datori di lavoro di dipendenti pubblici

L’INPS rende nota l’integrazione del Cassetto previdenziale del contribuente con un’apposita sezione relativa ai servizi per le posizioni contributive dei datori di lavoro di dipendenti pubblici e con nuove modalità di abilitazione per l’accesso (INPS, circolare 31 marzo 2023, n. 34).

Il Cassetto previdenziale del contribuente, come ben noto, è la piattaforma tramite la quale, i datori di lavoro e i loro intermediari, possono verificare le principali informazioni sulla posizione contributiva aziendale tramite un unico canale di accesso: tale strumento, fino a oggi, era disponibile per i soli datori di lavoro del settore privato.

 

Con la circolare in oggetto, l’INPS, al fine di uniformare il sistema di richiesta delle abilitazioni alle procedure della Gestione dei dipendenti pubblici da parte degli operatori degli Enti pubblici a quello della Gestione privata, individua una nuova modalità di abilitazione per i servizi facenti capo a “Denunce contributive e versamenti”.

 

Il Cassetto previdenziale del contribuente e i servizi disponibili nel suo interno sono stati, inoltre, integrati con il “Sistema di Instant Feedback”, realizzato nell’ambito dei progetti di innovazione PNRR dell’INPS, al fine di recepire il giudizio degli utenti sui servizi digitali dell’Istituto.

 

Già con la circolare n. 71/2016 le procedure di accesso ai servizi della Gestione dipendenti pubblici (GDP) sono state omogeneizzate a quelle già in uso per le altre procedure INPS, prevedendo l’accesso a tali servizi solo a seguito di rilascio del PIN dispositivo all’operatore dell’Ente (Datore di lavoro e/o dipendenti dell’Amministrazione/Ente) con lo specifico profilo di “Amministrazioni e Enti pubblici – Servizi GDP”; successivamente, la possibilità di chiedere le abilitazioni ai servizi indicati sul modello “RA012” è stata estesa anche a soggetti aventi qualità di intermediari abilitati, e, precisamente, a consulenti del lavoro, commercialisti ed esperti contabili e avvocati.

 

Viene ora individuata una nuova modalità di abilitazione per i servizi indicati sul modello “RA012” facenti capo a “Denunce contributive e versamenti” e, più specificatamente, per: visualizzazione versamenti Ente; visualizzazione note di debito Ente; visualizzazione piani di ammortamento Ente; compilazione manuale DMA – UNIEMENS ListaPosPa; visualizzazione DMA – UNIEMENS ListaPosPa.

 

La compilazione del modello “RA012” e le relative indicazioni per l’abilitazione ai servizi telematici restano operative in riferimento ai servizi Note di debito Ente (Benefici in sede di pensione e in sede di TFS), Contribuzione figurativa e Prestiti, riscossione crediti, gestione TFR/TFS.

 

I datori di lavoro (rappresentanti legali delle Amministrazioni ed Enti) e i dipendenti delegati che, alla data di pubblicazione della circolare in commento, risultino già abilitati ai servizi Gestione dipendenti pubblici citati, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

 

I datori di lavoro (persone fisiche o rappresentanti legali delle società) non ancora titolari di un profilo, dovranno presentare alla Struttura INPS territorialmente competente l’apposito modello “SC65” reperibile nel sito istituzionale.

Il modello è stato modificato e prevede la possibilità di essere abilitati a: Gestione contributiva dipendenti privati; Gestione contributiva dipendenti pubblici; Malattia (consultazione attestati; richiesta visita medica di controllo).

Il datore di lavoro di dipendente pubblico potrà abilitare a svolgere gli adempimenti anche un dipendente di altra Amministrazione, in comando o per effetto di specifiche convenzioni tra le Amministrazioni stesse.

 

Analogamente, anche gli intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri professionisti che, alla data di pubblicazione circolare, risultino già abilitati ai servizi della Gestione dipendenti pubblici citati, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

 

Per consentire ai datori di lavoro di dipendenti pubblici, ai dipendenti delegati di verificare la corretta profilazione e agli intermediari di acquisire le deleghe, nel periodo transitorio, intercorrente dalla data di pubblicazione della presente circolare fino al 15 luglio 2023, l’accesso ai servizi della Gestione dipendenti pubblici facenti capo a “Denunce contributive e versamenti” sarà consentito sia attraverso il servizio “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”, sia mediante il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente, accedendo al sito istituzionale e seguendo il percorso “Home” > ”Pensione e Previdenza” > “Versamento Contributi”. Dal 16 luglio 2023 sarà possibile accedere ai suddetti servizi solo attraverso il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente.

 

La modifica delle modalità di abilitazione sopra descritte è propedeutica a consentire l’accesso ai soggetti abilitati a tutte le funzioni del nuovo Cassetto previdenziale del contribuente.

 

Infine, vengono date indicazioni in merito alla realizzazione della funzionalità di Comunicazione bidirezionale ora possibile anche con le Amministrazioni e gli Enti titolari di posizioni per i dipendenti iscritti alle Casse della Gestione pubblica, con l’obiettivo di implementare la gamma delle modalità di comunicazione strutturata tra l’utente e l’Istituto, aumentando così l’efficacia comunicativa e diminuendo, nel contempo, i tempi di risposta e l’impiego di risorse.

CIRL Edilizia Artigianato – Veneto: definiti gli importi dell’EVR



L’EVR verrà erogato da aprile 2023 a marzo 2024 


Sulla base dell’accordo del 20 marzo 2023 è stato quantificato l’EVR da erogare ai dipendenti delle imprese edili che applicano il CIRL Edilizia Artigianato – Veneto, i quali risultano in forza:
– durante il periodo di misurazione dei parametri (dal 1°ottobre 2021 al 30 settembre 2022),
– alla data del 1° febbraio 2023.
Al fine di stabilire l’importo si deve tener conto del livello di inquadramento risultante al 1°marzo 2023 e dovrà essere riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part-time.
Dovrà, inoltre, essere erogato dalla mensilità di aprile 2023 alla mensilità di marzo 2024.
L’azienda potrà verificare i parametri aziendali (numero ore denunciate in Edilcassa Veneto e volume d’affari ai fini IVA) e stabilire l’erogazione dell’EVR:
– qualora entrambi i parametri saranno positivi rispetto all’anno precedente l’azienda erogherà il 100%;
– qualora entrambi i parametri risulteranno negativi rispetto all’anno precedente l’azienda non erogherà l’EVR;
– qualora un solo parametro risulti positivo  rispetto all’anno precedente l’azienda erogherà il 50%.
Di seguito gli importi calcolati al 4% sui minimi in essere al 1°gennaio 2022.


























Livello Importo mensile
Impiegati 7°livello 72,19 euro
Impiegati 6°livello 64,46 euro
Impiegati e operai 5°livello 53,72 euro
Impiegati e operai 4°livello 50,12 euro
Impiegati e operai 3°livello 46,56 euro
Impiegati e operai 2°livello  41,91 euro 
Impiegati e operai 1°livello 35,81 euro

 

CCNL Terziario (Confcommercio): dibattito sulla classificazione del personale

Esemplificazione delle figure professionali nelle macroaee del settore

Nei giorni scorsi, le Associazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs si sono riunite con Confcommercio al fine della prosecuzione delle trattative sul rinnovo del CCNL Terziario-Confcommercio scaduto in data 31 dicembre 2019, ed applicato a tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie di riferimento, nonché a tutto il relativo personale dipendente.
Tale confronto si è prevalentemente focalizzato sulla tematica della classificazione del personale.
Ciò che si è prefissato di raggiungere, anche alla luce dell’impegno contenuto nella Dichiarazione a verbale n. 2 dell’art. 113 del CCNL in esame, è la definizione delle esemplificazioni delle figure professionali appartenenti al settore servizi e riconducibili alle macroaree quali: ricerche di mercato, marketing e comunicazione, società di consulenza e di revisione, servizi assicurativi e servizi finanziari.
Per rendere più dinamico il dibattito su tale argomento, le OO.SS. si sono rese disponibili ad intervenire su un elaborato approntato dall’Associazione Datoriale.
L’orientamento di queste, rimane comunque quello di rendere coerenti le declaratorie e le semplificazioni con i vari profili proposti.
In generale, per le Parti Sindacali risulta di fondamentale importanza verificare con attenzione la complessa proposta di Parte Datoriale, sia sulla corretta corrispondenza tra profilo professionale e livello assegnato, sia sulla coerenza tra la sfera d’applicazione e la declaratoria. Inoltre, sempre su proposta dei sindacati dei lavoratori, si è trattato altresì della tematica relativa al franchising.
Già dalla piattaforma unitaria, con la quale si è dato avvio al confronto negoziale, le OO.SS. hanno sottolineato la necessità di addivenire ad una regolamentazione nel Contratto Collettivo di tale componente della struttura commerciale ed imprenditoriale che assume sempre più un ruolo centrale nella realtà distributiva in Italia.
Pur riconoscendo le difficoltà che un intervento del genere comporta, le tre Federazioni Sindacali hanno domandato nuovamente la richiesta di integrare il CCNL con previsioni volte ad introdurre dei percorsi di interazione fra franchisor e Organizzazioni Sindacali al fine di dare degli orientamenti in termini di riferimenti normativi e di applicazione contrattuale da implementare anche a livello di contrattazione aziendale.
Da ultimo, le medesime, hanno altresì richiamato l’urgenza di giungere ad un rinnovo del contratto collettivo per dare al personale del macrosettore risposte opportune in termini di incremento retributivo, dovendo tuttavia far fronte ad un andamento inflazionistico ancora lontano dall’essere ricondotto a livelli fisiologici.

L’INPS rilascia il nuovo simulatore dell’importo dell’Assegno Unico e Universale

L’Istituto ha annunciato la disponibilità della nuova versione dell’applicazione sul proprio sito con funzioni a supporto della presentazione e gestione delle domande (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1256).

Ѐ disponibile sul sito dell’INPS una nuova versione del simulatore del calcolo dell’importo dell’Assegno Unico e Universale per i figli. L’applicazione è dotata di nuove funzioni a supporto della presentazione e gestione delle domande, è accessibile senza autenticazione e permette di calcolare l’importo dell’Assegno che verrà corrisposto nel 2023, applicando le disposizioni della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

Bisogna ricordare, infatti, che per il 2023 sono stati incrementati gli importi spettanti ai minori, entro il primo anno di vita, mentre ai nuclei familiari numerosi, sono stati stabilizzati gli aumenti effettuati nel corso del 2022 in favore dei figli disabili maggiorenni ed è stato confermato l’incremento dell’eventuale maggiorazione transitoria per i nuclei con figli disabili.

L’applicazione propone all’utente una serie di domande in successione che cambiano dinamicamente in base alle risposte via via fornite, evitando di presentare quesiti non inerenti. Saranno inoltre visualizzati dei messaggi di errore qualora una risposta sia incompatibile con quelle precedenti. Nella pagina finale, è presente il riepilogo. Al termine della simulazione verrà visualizzato l’importo calcolato, utilizzando le informazioni rese dall’utente, senza un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto.

Per supportare patronati e cittadini nella presentazione della domanda di Assegno Unico, nella consultazione dell’avanzamento dell’istruttoria e per la gestione delle istanze, sono state introdotte alcune nuove funzionalità. In particolare, nei casi di decesso del genitore richiedente o decesso di entrambi i genitori è ora possibile presentare domanda di subentro come “genitore affidatario”, “tutore del figlio” o “figlio maggiorenne”. Nell’ipotesi di decesso del tutore del genitore può subentrare il nuovo tutore del genitore.

Chi subentra, potrà presentare una nuova domanda inserendo i dati del figlio. La procedura riconoscerà in automatico che si tratta di figlio di genitore deceduto, la cui domanda è decaduta d’ufficio, e permetterà al subentrante di presentare l’istanza. Si specifica, inoltre, che i casi di decesso dell’altro genitore, rispetto al richiedente l’assegno unico, verranno gestiti d’ufficio con l’automatico aggiornamento degli importi, senza la necessità che sia presentata un’ulteriore domanda.

È stata altresì implementata la possibilità per i patronati di estrarre l’elenco delle domande patrocinate in formato Excel utilizzando l’apposita funzione “Esporta Excel”.

Infine, in ottica di maggiore trasparenza e partecipazione al processo, nella consultazione delle domande presentate, sia da parte del cittadino, sia da parte del patronato, quando la domanda si trova nello stato “In istruttoria“, “In evidenza alla sede” o “In evidenza al cittadino” verrà visualizzata la data dell’ultima istruttoria mensile effettuata, oltre che le motivazioni che hanno prodotto le suddette evidenze.

CIPL Edilizia Industria – Firenze: previsti, con il pagamento dell’EVR, aumenti da aprile



Aumenti in busta paga da 38,00 euro (Operai) a 76,00 euro (Impiegati) mensili per un massimo di 12 mesi


Il 27 marzo 2023 si sono incontrate le OO.SS di settore Fillea-Cgil Firenze, Filca-Cisl Firenze, Feneal-Uil Firenze ed Ance per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello territoriale dell’EVR 2022, da corrispondere a consuntivo nell’anno 2023.
A tal fine l’EVR determinato a livello territoriale, tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno dei 4 indicatori, è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022. Dopo aver determinato la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà poi al calcolo dei 2 parametri aziendali. Nella tabella di seguito le Parti Sociali hanno individuato i valori mensili dell’EVR, nelle varie ipotesi della verifica aziendale:
– con 2 parametri aziendali positivi;
– con 1 parametro aziendale positivo;
– con nessun parametro aziendale positivo.
Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l’impresa 1 o 2 parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri.
Gli importi dell’EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall’accordo territoriale 22 giugno 2022, con decorrenza dal mese di aprile 2023 per un massimo di 12 mesi.













































































LIVELLO PAGA BASE 01/03/22 EVR TERRITORIALE EVR DETERMINATO A LIVELLO AZIENDALE
EVR Misura piena 4% minimi 01/03/22 EVR determinato a livello territoriale (100% misura piena) con 2 parametri aziendali positivi 100% come da verifica territoriale con 1 parametro aziendale positivo % calcolata come da art. 38 CCNL con nessun parametro positivo
VII Q 1894,71 75,79 75,79 75,79 26,53 0
VII 1894,71 75,79 75,79 75,79 26,53 0
VI 1705,23 68,21 68,21 68,21 23,87 0
V 1421,02 56,84 56,84 56,84 19,89 0
IV 1326,31 53,05 53,05 53,05 18,57 0
III 1231,56 49,26 49,26 49,26 17,24 0
III 1108,41 44,34 44,34 44,34 15,52 0
I 947,36 37,89 37,89 37,89 13,26 0

 

Fondo Perseo Sirio: agevolazioni per i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti

Esonero di pagamento della quota d’iscrizione e della quota contributiva al Fondo pensionistico

Per coloro iscritti al Fondo Perseo Sirio, Fondo di previdenza complementare dei lavoratori appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Autonomie Locali e Sanità, Enti Pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac, Cnel, Università ed Enti di Ricerca, nonché Sperimentazione ed Agenzie Fiscali), è stata riservata una riduzione dei costi per gli aderenti, ed ulteriormente, dal 2023, iscrivendo i soggetti fiscalmente a loro carico, l’esenzione per quest’ultimi, dal pagamento della quota d’iscrizione e della quota associativa.
La quota di contribuzione al Fondo in favore di chi risulta fiscalmente a carico, è stabilita dal dipendente del settore pubblico già iscritto al Perseo Sirio.
In aggiunta si comunica che il versamento iniziale minimo dovrà essere pari ad euro 100,00, mentre i successivi importi, saranno definiti liberamente nell’entità e nel tempo (anche mensilmente) con un cumulo minimo annuo pari ad euro 200,00.

Le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori all’estero per il 2023

Comunicate le indicazioni in materia di calcolo dei premi di chi opera in paesi extracomunitari sulla base delle retribuzioni convenzionali (INAIL, circolare 30 marzo 2023, n. 13).

L’INAIL è intervenuta in materia di assicurazioni obbligatorie per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. In effetti, Per l’anno 2023, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 febbraio 2023, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle, che sono parte integrante del citato decreto.

Pertanto, vengono applicate le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni. Più, in particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle tabelle già citate.

Per retribuzione nazionale viene inteso il trattamento economico mensile, ovvero il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Questo importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio. 

Peraltro, le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.

Infine, le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Pertanto, ai fini assicurativi dell’INAIL, vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli stati membri dell’Unione Europea e quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera), oltre che gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Enasarco: welfare 2023

Approvato il programma delle prestazioni assistenziali che potranno essere richieste a partire dal 1°aprile 

L’Enasarco, l’Ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria, ha approvato il Programma delle prestazioni assistenziali 2023.
Dal 1°aprile 2023 possono essere presentate le domande per: 
– contributo nascita o adozione;  
– contributo per maternità;
– contributo assistenza a figli disabili;  
– contributo per assistenza personale permanente;
– contributo per erogazioni straordinarie over 75 anni;  
– contributo per erogazioni straordinarie; 
– contributo per spese funerarie;  
– contributo per infortunio, malattia o ricovero;
– premi studio per conseguimento obiettivo scolastico ed accademico;
– premi per tesi di Laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa;
– contributo Progetto Salute Donna; 
– contributo spese formazione iscritti – ditte individuali;
– contributo spese formazione iscritti che operano sotto forma di Società di capitale.  
Dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 si aggiungono:
– contributo per soggiorno in casa di riposo (I semestre 2023).
Dal 1°settembre 2023 al 31 dicembre 2023 si aggiungono:
– contributo per asili nido;
– contributo per bonus scolastico.  
Dal 1°gennaio 2024 al 31 gennaio 2024 si aggiungono:
– contributo per soggiorno in casa di riposo (II semestre 2023).
Ai fini del riconoscimento del contributo l’importo del reddito non deve essere superiore a 43.200,00 euro e l’importo dell’attestazione ISEE rilasciata dall’ INPS, ove richiesto per accedere alla prestazione, non deve essere superiore a 34.450,82 euro.

Manageritalia: polizza di tutela legale in caso di contenzioso

Per gli executive professional associati a Manageritalia è compresa nella quota d’iscrizione una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sostenute in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche

Esclusivamente per gli executive professional iscritti a Manageritalia è a disposizione, all’interno della quota associativa, una garanzia assicurativa che copre il rimborso delle spese sostenute in caso di un contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche. Una tutela che l’Associazione Antonio Pastore e Assidir hanno realizzato per Manageritalia, in collaborazione con Intesa San Paolo Assicura S.p.A.
La copertura è valida per vertenze sorte in ambito:
contrattuale: nei confronti di un soggetto che non rispetta gli impegni presi tramite un contratto;
extracontrattuale: si tratta di quelle situazioni della vita quotidiana non legate a un contratto in precedenza stipulato, in cui è necessario fare valere i propri diritti verso terzi tramite un legale.
Sono escluse quelle legate all’attività professionale, al diritto di famiglia (separazioni, successioni…) e alla responsabilità civile obbligatoria della circolazione. La garanzia riguarda le spese sostenute sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
Le principali coperture economiche della polizza sono:
– spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
– eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna o transizione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
– spese relative alla mediazione obbligatoria;
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15mila euro, con dei sotto massimali per alcune casistiche. 

CCNL Lavanderie – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti un aumento medio sui minimi di 155,00 euro, un incremento dell’elemento perequativo e novità dal punto di vista normativo

Il 28 marzo è stata siglata tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti dell’associazione datoriale Assosistema Confindustria l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto che si applica a circa 20.000 addetti e 1200 imprese nei settori alberghiero e sanitario è scaduto lo scorso 31 dicembre. Le Parti Sociali hanno raggiunto l’intesa in tempi brevi al fine di dare una risposta ai lavoratori del settore che stanno attraversando un momento di forte difficoltà a causa dell’inflazione.
Dal punto di vista normativo, affermano le Parti, sono stati introdotti elementi rilevanti, come la maggiorazione delle percentuali previste per il lavoro supplementare e il passaggio automatico dal livello di ingresso A1 al successivo livello A2, dopo 20 mesi dall’assunzione anche in periodi non continuativi. Regolamentato inoltre l’istituto della reperibilità ed istituito l’Organismo Paritetico Nazionale Salute e Sicurezza, con il compito di programmare azioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, attività formative, studi e ricerche inerenti salute, ambiente e sicurezza.
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento medio sui minimi di 155,00 euro (cat. B1), così distribuito:
– per il settore turismo: 40,00 euro a marzo 2023, 45,00 euro a maggio 2024, 50,00 euro a maggio 2025 e 20,00 a ottobre 2025;
– per il settore sanitario: 20,00 euro a marzo 2023, 20,00 euro a dicembre 2023, 50,00 a giugno 2024 e 65,00 ad aprile 2025.
Aumentato inoltre l’elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di II livello, dagli attuai 260,00 euro a 350,00 euro nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di assistenza sanitaria integrativa è previsto l’aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo sanitario Fasiil, passando da 8,00 a 12,00 euro nel corso del triennio contrattuale.
Nelle prossime settimane l’intesa, relativa al triennio 2023-2025, verrà sottoposta al voto nel corso delle assemblee dei lavoratori del settore.