Tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2023 il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 con modifiche al Codice del consumo (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28).

Il decreto in commento apporta modifiche al D.Lgs. n. 206/2005 (cosiddetto Codice del consumo) inserendo il nuovo Titolo II.1 recante “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”.

 

La nozione di interessi collettivi dei consumatori circoscrive il nucleo di interessi tutelabili per mezzo delle azioni rappresentative ossia quelli vantati da soggetti, qualificabili come consumatori, che siano stati lesi o che possano esserlo per effetto della violazione delle disposizioni contenute nell’allegato II-septies.

 

L’azione rappresentativa viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo, in linea con il tenore dell’articolo 3, n. 5, della direttiva europea.

 

Il decreto prevede, oltre all’azione rappresentativa nazionale, anche un’azione rappresentativa transfrontaliera ovvero, promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un’azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell’articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri.

 

L’azione rappresentativa può essere promossa anche qualora le violazioni siano cessate e, qualora la stessa cessazione intervenga prima della conclusione dell’azione rappresentativa, ciò non determina la cessazione della materia del contendere.

 

L’articolo 140-quater, rubricato “Legittimazione ad agire”, è composto da due commi, di cui il comma 1 delinea il quadro generale di riferimento in merito alla legittimazione attiva nelle azioni rappresentative celebrate in Italia. Sono qualificati come soggetti legittimati a esperire le azioni rappresentative gli enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, gli organismi pubblici indipendenti nazionali che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti – designati da altri Stati membri – iscritti nell’elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per organismi pubblici indipendenti nazionali si fa riferimento alle autorità competenti di cui all’articolo 3, numero 6), Regolamento UE 2394/2017, intese come qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

 

Le azioni rappresentative previste possono essere promosse dagli enti legittimati senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori oppure compensativi e, se la violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l’azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri.

 

La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio. La notifica del ricorso interrompe i termini di prescrizione e impedisce le decadenze previste a carico dei consumatori.

 

L’ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, nè le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.

 

Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

CCNL Federcasa: incontro per la ripresa del confronto sul rinnovo del contratto

Le Parti hanno proposto aggiornamenti in materia di classificazione del personale, relazioni sindacali e lavoro agile

Si è svolto il 21 marzo 2023 l’incontro per la ripresa del confronto sul rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, per il periodo 2022/2024.
Le trattative sono iniziate nel mese di dicembre quando le OO.SS. nazionali di categoria, unitariamente a Federcasa, hanno presentato la piattaforma per l’avvio delle procedure di rinnovo. Nell’incontro la discussione era stata incentrata sull’adeguamento normativo del dettato contrattuale e sulla necessità di un rinnovo economico. 
Nel nuovo incontro dei giorni scorsi Federcasa ha proposto alle OO.SS. un’ipotesi di percorso condiviso per il rinnovo che prevederebbe, attraverso una serie di incontri al mese, il confronto sui seguenti temi:
– aggiornamento del testo in base agli interventi normativi intervenuti negli ultimi anni;
– aggiornamento delle relazioni sindacali;
– lavoro a distanza/lavoro agile;
assegno ad personam e indennità di funzione;
– revisione del sistema di classificazione del personale;
– possibile inserimento di un terzo livello negoziale regionale.
Le OO.SS. hanno proposto di partire dal lavoro a distanza/lavoro agile, con l’obiettivo di giungere a breve ad un accordo stralcio che garantisca ai territori impegnati nella discussione della disciplina del lavoro a distanza una cornice nazionale entro cui orientare la discussione. Hanno inoltre manifestato apprezzamento in merito al richiamo della disciplina degli istituti dell’assegno ad personam e dell’indennità di funzione, nonché alla rivisitazione del sistema di classificazione del personale.
Al termine del confronto le OO.SS. si sono riservate di far pervenire una bozza per avviare la discussione sui temi sopra menzionati. 
Nel mese di aprile è prevista la convocazione di un nuovo tavolo per discutere sul tema del lavoro a distanza/lavoro agile, al fine di addivenire ad un possibile accordo stralcio.

CIPL Agricoltura Impiegati Milano-Lodi-Monza Brianza: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Novità su retribuzione, Premio provinciale di produttività, Liberalità

In data 6 marzo 2023, è stato siglato, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia, il Verbale di Accordo relativo al rinnovo del CIPL Agricoltura-Impiegati, applicato ai Quadri e a tutti gli Impiegati agricoli, florovivaisti ed orticoli delle Province di Lodi, Milano e Monza Brianza.
Di seguito le novità introdotte.
1. Conseguimento di un aumento economico complessivamente nella misura del 5,2% e così ripartito:
 4% sulla retribuzione con decorrenza 1° gennaio 2023;
1,2% sul Premio Provinciale di Produttività calcolato sulla retribuzione annua lorda 2023 con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
2. Inserimento nella retribuzione del mese di marzo degli aumenti economici spettanti al personale di settore, ed altresì saranno contestualmente versati gli arretrati retributivi sulle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
3. Premio Provinciale di Produttività: dal 1° gennaio 2022 vengono erogati gli importi comprensivi dell’aumento del 1,2% riferito alla retribuzione annua lorda 2023.
Con il mese di marzo verrà saldato il Premio Provinciale produttività relativo all’anno 2022 a condizione del raggiungimento dell’obiettivo di assiduità (tenendo presente che, si è già provveduto alla corresponsione dell’acconto pari al 50% del premio calcolato sull’importo 2021 con la mensilità di agosto 2022).
4. Confermata e resa strutturale l’erogazione della Liberalità per un importo pari ad euro 250,00 annui in favore di tutte le categorie degli impiegati per l’anno 2022 e seguenti.

Decreto immigrazione: la nota esplicativa dell’INL

L’Ispettorato si occupa del D.L. n. 20/2023: dalla semplificazione del rilascio del nulla-osta al lavoro alla procedura di asseverazione (INL, nota 21 marzo 2023, n. 20).

L’INL ha pubblicato una nota sui contenuti del cosiddetto Decreto Immigrazione (D.L. n. 20/2023) affrontandone i diversi aspetti: dalla semplificazione delle procedure di rilascio del nulla-osta al lavoro, ai soggetti cui sono demandate le verifiche, la capacità economica del datore di lavoro, la verifica della congruità del numero di richieste presentate, l’asseverazione e i protocolli d’intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e organizzazioni dei datori di lavoro.

Programmazione dei flussi di ingresso legale 

Il provvedimento stabilisce che la programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, avverrà per il triennio 2023-25, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e non più ogni anno. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, si provvederà all’adozione di ulteriori decreti durante il
triennio. L’articolo 5, consentirà poi ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di assegnazione dei lavoratori agricoli ma che non sono rientrati nelle quote, di ottenere con priorità, nei successivi decreti flussi del triennio, l’assegnazione dei
lavoratori richiesti, senza necessità di ripresentare tutta la documentazione.

Semplificazione del rilascio del nulla osta al lavoro 

La disposizione dell’articolo 2 del decreto in oggetto, nel modificare gli articoli 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 inserisce nel corpo del T.U. Immigrazione, rendendola strutturale, la procedura semplificata introdotta dall’articolo 44 del D.L. n. 73/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2022, in particolare per quel che riguarda l’incarico ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro di verificare i requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Capacità economica del datore di lavoro

Al riguardo, si rammenta che il comma 1 dell’articolo 9 del D.M. D.M. 27 maggio 2020, in caso di presentazione di una sola istanza, fissa una soglia minima di 30.000 euro di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. 

Per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a 20.000 annui, limite che sale a 27.000, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. La verifica dei requisiti reddituali, non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Verifica della congruità del numero di richieste presentate

Si stabiliscono i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche di congruità: capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e tipo di attività svolta dall’impresa.

L’asseverazione

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.

Controlli a campione dell’INL e istanze di conversione

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2, resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo. Si conferma, inoltre, che gli Ispettorati territoriali continueranno a fornire il parere di competenza in ordine alle sole istanze di conversione.

CIPL Agricoltura Impiegati – Brescia: sottoscritto verbale di accordo

Modifica della durata del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego e aumento dell’indennità di cassa sono le novità 

Il 28 febbraio 2023 è stato sottoscritto tra Confagricoltura Brescia, Coldiretti-Brescia, Confederazione italiana agricoltori est-Lombardia-Brescia e Confederdia-Brescia, Flai-Cgil Brescia, Fai-Cisl Brescia, Uila-Uil Brescia il verbale di accordo per rinnovare il CIPL del 29/6/2018 applicabile ai quadri e impiegati agricoli della provincia di Brescia, che decorrerà dal 1º gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Una delle novità è la riduzione del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole da 15 a 12 mesi.
Altra modifica è l’aumento dell‘indennità di cassa, dal 1°febbraio 2023, di 5,00 euro mensili.
Per quanto riguarda le attività bilaterali le Parti hanno stabilito di rinviare ad un separato accordo.

CCNL Commercio (Conflavoro): previsti acconti su futuri aumenti



Erogati a marzo 2023 gli acconti sui futuri aumenti contrattuali a titolo di anticipazione riassorbibile 


Il CCNL sottoscritto tra Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal, ha previsto a marzo gli acconti sui futuri aumenti contrattuali, erogati a titolo di anticipazione riassorbibile per i dipendenti delle aziende operanti nel settore della logistica e della distribuzione delle merci.
Si fa presente che per il personale part-time time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti deve essere considerato il livello di inquadramento attualizzato al momento dell’erogazione.
Di seguito gli importi.



































Livello  Importo
Quadri  52,60
Primo livello 47,90
Secondo livello 41,50
Terzo livello 35,80
Quarto livello 31,20
Quinto livello 29,00
Sesto livello 25,50
Settimo livello 22,10
Op. vendita A 29,60
Op. vendita B 25,10

 

CCNL Cooperative Sociali, rinnovo contrattale: proseguono le trattative sul campo di applicazione

Ampio dibattito tra le Organizzazioni Sindacali e le Centrali Cooperative

Il 20 marzo 2023 sono proseguite, tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat Cisl e Uiltucs, le trattative sul rinnovo del Ccnl Cooperative Sociali. 
Durante l’incontro, le Organizzazioni Sindacali, dopo aver svolto una più attenta disamina della bozza di testo relativa al campo di applicazione presentata dalle Associazioni Datoriali, hanno messo in evidenza i molteplici punti critici del documento, pur ribadendo la volontà di proseguire il confronto in modo costruttivo. Tuttavia, coerentemente con quanto già affermato in precedenza, sono entrate nel merito delle criticità, ribadendo che, l’eventuale ampliamento del campo di applicazione non potrà prescindere da una più puntuale perimetrazione delle attività, da un notevole incremento delle retribuzioni ed altresì, da un potenziamento degli strumenti contrattuali che isolino le esperienze di cooperazione soprattutto relativamente all’inserimento lavorativo. Difatti, tre sono elementi essenziali che toccano gli altri ambiti di regolazione delle aree proposte dalle Centrali Cooperative, ossia: sanità, educazione istruzione, inserimento lavorativo.
A tal proposito, i Sindacati si sono pronunciati affermando che, nel prossimo incontro previsto per il 3 aprile 2023, presenteranno una contro-proposta di rivisitazione dell’ambito di applicazione del CCNL Cooperative Sociali, ma intanto, nelle prossime giornate, i lavori sul rinnovo contrattuale proseguiranno mediante l’attività di tre Commissioni Tecniche.

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anffas: proseguono le trattative per il rinnovo

Previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e aggiornamento del sistema di classificazione tra i punti principali dell’ultimo confronto tra le Parti 

In data 21 Marzo 2023 a Roma sono proseguite le trattative tra le OO.SS Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil e Anffas per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole strutture, parti della unitaria Struttura Associativa Anffas (2020/2022).
L’Associazione datoriale nel primo incontro dell’8 febbraio 2023 aveva espresso le difficoltà dovute al mancato adeguamento delle tariffe nella maggioranza delle Regioni e alle spinte inflattive che stanno determinando un aumento importante dei costi, mentre le OO.SS. avevano focalizzato l’attenzione sui temi della classificazione del personale, integrazione sull’Istituto della malattia, diritti, formazione e welfare contrattuale.
L’ultimo incontro si è concentrato sulle code contrattuali del precedente contratto, relativamente ad alcuni importanti istituti di rilievo da inserire nel nuovo articolato, come la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa, le linee guida sulla videosorveglianza e l’aggiornamento del sistema di classificazione. In relazione alla previdenza complementare la delegazione datoriale ha individuato il Fondo Perseo Sirio con il quale ha avviato i primi contatti per giungere alla relativa convenzione, non appena individuate le modalità applicative con le OO.SS. Per quanto concerne la videosorveglianza e il sistema di classificazione Anffas procederà ad inviare nelle prossime settimane le proprie proposte alle OO.SS.
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Ui hanno presentato e consegnato gli articoli relativi ai congedi per le donne vittime di violenza e sul cambio di gestione, che saranno oggetto dei lavori del prossimo incontro. 
Il confronto è poi proseguito provvedendo all’aggiornamento normativo di diversi istituti quali le ferie, la tutela della genitorialità e l’inserimento di un nuovo articolo sul lavoro agile/smart working.
In chiusura è stata posta l’attenzione della delegazione su alcune questioni già presentate nella piattaforma unitaria, quali l’esigibilità del secondo livello di contrattazione e delle progressioni economiche, nonchè la richiesta di abrogazione dell’istituto delle cosiddette “notti passive”.
Attesa per il prossimo 21 aprile la prosecuzione delle trattative. 

Cipl Edilizia Arezzo: corrisposto l’Evr 2023 al personale di comparto



Determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione entro il mese di marzo


Il 1° febbraio scorso, è stato siglato il Verbale di Accordo tra Ance e Flc, per la determinazione della corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2023 al personale edile della Provincia Arezzo.
L’importo dell’anzidetto elemento da versare a livello aziendale viene determinato entro la fine di marzo mediante la disamina delle ore di lavoro denunciate in Cassa Edile ed il volume d’affari Iva come rilevato nelle dichiarazioni annuali Iva delle stesse aziende, comparando altresì il valore medio del triennio 2022-2020 con quello precedente 2021-2019.
Per le imprese il cui personale è composto solamente da impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, viene rappresentato dalle ore lavorate registrate nel Lul.
Nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr, riferibili al periodo che decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.


Evr territoriale in misura del 4%


Importi orari Evr – operai


 























OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,26
Operaio specializzato 3° livello 0,25
Operaio qualificato 2° livello 0,22
Operaio comune 1° livello 0,19
Custodi, portinai, fattorini 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,15

Importi mensili Evr – impiegati


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1.a Categoria Super – 7° livello 65,20
1.a Categoria – 6° livello 58,71
2.a Categoria – 5° livello 48,92
Impiegati Tecnici – 4° livello 45,66
3.a Categoria -3° livello 42,40
4.a Categoria – 2° livello 38,16
Primo Impiego -1° livello 32,61

Evr in percentuale ridotta – 2,6%


Importi orari Evr – operai


 























OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,17
Operaio specializzato 3° livello 0,16
Operaio qualificato 2° livello 0,14
Operaio comune 1° livello 0,12
Custodi, portinai, fattorini 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili Evr – impiegati


 


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1.a Categoria Super – 7° livello 42,38
1.a Categoria – 6° livello 38,16
2.a Categoria – 5° livello 31,80
Impiegati Tecnici – 4° livello 29,68
3.a Categoria -3° livello 27,56
4.a Categoria – 2° livello 24,80
Primo Impiego -1° livello 21,20

 

Domande di riconoscimento di lavori pesanti: le istruzioni

Fornite le indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle istanze, da parte dei lavoratori che maturano i requisiti agevolati per la pensione nel 2024 (INPS, messaggio 21 marzo 2023, n. 1100).

L’INPS ha reso note le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2023 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (D. Lgs. n. 67/2011, come modificato dalla Legge n. 232/2016). 

La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste.

Peraltro, va tenuto conto che ai requisiti agevolati previsti per il pensionamento in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti

Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola (lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta “linea catena” e conducenti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo) che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Lavoratori notturni a turni

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: gli appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.

I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

Lavoratori notturni per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo

I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Presentazione della domanda di riconoscimento

La domanda di accesso al beneficio, come detto, deve essere presentata entro il 1° maggio 2023 per coloro che perfezionano i requisiti nel 2024. Il messaggio in commento dell’INPS contiene le scadenze temporali di differimento della pensione, nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini. Il documento, inoltre, include chiarimenti sulla documentazione da allegare alle domande.

La domanda di riconoscimento del beneficio, infine, deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della stessa.